Articolo aggiunto dall’art. 107, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; sostituito dall'art. 50, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.29 - Verifica delle offerte anomale

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.

4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Ai fini di questo comma il costo del lavoro è quello determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale. In mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

5. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.

6. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

7. Quando un’offerta appare anormalmente bassa la stazione appaltante chiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dei commi da 8 a 18. Si può provvedere all’esclusione solo dopo l’ulteriore verifica, in contraddittorio.

8. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;

f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all’allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione previsti dall’articolo 34 devono essere considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, nella sua azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Se la stazione appaltante accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l’offerta per questo solo motivo unicamente quando, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta per tali circostanze ne informa tempestivamente la Commissione europea.

13. La stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

14. La stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una commissione con i criteri stabiliti dal regolamento, per esaminare le giustificazioni; se non le ritiene sufficienti a escludere l’incongruità dell’offerta chiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

15. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

16. La stazione appaltante o la commissione prevista dal comma 14, se istituita, esaminano gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.

17. Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

18. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la stazione appaltante, se si è riservata questa facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la decima, fermo restando quanto previsto nei commi da 13 a 17. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all’esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

19. Il regolamento può disciplinare i criteri e le modalità di verifica delle offerte anomale, ai sensi di quest’articolo."

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