Articolo aggiunto dall’art. 37, della L.P. 24/07/2008, n. 10; sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; modificato dall’art. 51, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 33-ter - Accordo quadro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione degli appalti basati sull’accordo quadro.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro, in particolare nel caso previsto dal comma 4.

4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso del comma 6 l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l’accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto; il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."

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