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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 06/08/2019, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 06/07/2023, n. 6
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CAPO I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, in materia di enti locali e di fidejussioni1. All'articolo 9 della legge provinciale n. 1 del 2019 sono |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Disposizioni sull'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) e dell'articolo 34-ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 19991. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della legge provinciale concernente "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'ese |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente: "2.1. Fermo restando quanto previsto dalla Regione per il proprio personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. Questo comma non si applica ai segretari comunali." 2. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "e d'ufficio" sono inserite le seguenti: ", salvo diversa disposizione statale". 3. All'articolo 12-ter della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "nel numero massimo di dieci" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di undici"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)1. Nel comma 4 dell'articolo 39-quater della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: "presente legge" sono inserit |
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Art. 9 - Art. 12 Omissis
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Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dell'articolo 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e abrogazione dell'articolo 4-bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativi alla trasparenza1. All'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio provinciale dei contratti pubblici"; b) nel comma 1 le parole: "l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "l'osservatorio provinciale dei contratti pubblici"; c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti |
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Art. 14 - Integrazione dell'articolo 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "In caso di assegnazione di fabbricati abitativi e relative pertinenze da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa al socio, l'IMIS |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 24-quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Dopo l'articolo 24-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: "Art. 24-quater - Fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale |
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Art. 17 - Art. 25 Omissis
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Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserita la seguente: "d bis) condhotel." 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in unità abitative destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità immobiliari a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento della superficie utile netta totale destinata alle unità abitative alla data di entrata in vigore di questo comma; il predetto limite è ridotto in misura pari alla superficie netta totale eventualmente realizzata utilizzando la facoltà di cui al comma 1-quater dell'articolo 13-bis. I condhotel hanno una portineria unica per gli ospiti dell'esercizio alberghiero e per i proprietari delle unità immobiliari a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato a uso esclusivo di dipendenti e fornitori; sono escluse da tale previsione le dipendenze di cui all'articolo 4. 5-ter. Gli immobili di cui si compone il condhotel sono soggetti al vincolo di destinazione a condhotel, che è annotato al libro fondiario. Il vincolo di destinazione a condhotel è iscritto su richiesta del proprietario degli immobili di cui si compone il condhotel in base al provvedimento previsto dall'articolo 10, comma 3-bis. In base allo stesso provvedimento è richiesta per le unità immobiliari a uso resi |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente: "2-bis. Nei rifugi escursionistici il gestore del rifugio può affidare, con apposita convenzione, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta in alcuni spazi dell'esercizio, ad altri soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). La convenzione è present |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 20261. La Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di |
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Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" sono inserite le seguenti: "e dal Comitato italiano paralimpico (CIP)". 2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "emanati dal CONI" sono inserite le seguenti: ", dal CIP". 3. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "del CONI o un suo delegato" sono inserite le seguenti: ", il delegato provinciale del CIP o il soggetto da esso indicato". 4. All'articolo 14 |
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Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) |
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Art. 32 - Art. 34 Omissis
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Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 36 - Integrazione del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)1. Dopo l'articolo 97-ter, nella parte III, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente: |
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Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) |
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Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente: "6.1. Per promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e favorire il ripopolamento delle zone di montagna periferiche, ITEA s.p.a. può partecipare, in collaborazione con la Provincia e con gli enti locali, alla realizzazione di progetti sperimentali volti a sostenere i progetti di vita e indipendenza abitativa dei nuclei familiari e dei giovani, mediante la messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di alloggi non locati o rimasti invenduti, per un periodo continuativo di almeno cinque anni. Possono essere messi a disposizione anche alloggi non locati o rimasti invenduti per un periodo inferiore a cinque anni se inseriti nello stesso edificio interessato dal progetto sperimentale e comunque in misura pari o inferiore al numero degli alloggi già oggetto dell'iniziativa." 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente: "2-bis. Per l'accesso al contributo integrativo sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Questo comma non si applica per il mantenimento del beneficio." 3. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "dei requisiti di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 2-bis". 4. Nel comma 5-ter 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, commi 2 e 2-bis". |
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Art. 39 - Art. 44 Omissis
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Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)1. Al comma 2-bis dell'articolo 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 46 - Art. 47 Omissis
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Art. 48 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Alla fine della lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono inserite le parole: "e favorire l'inseriment |
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Art. 49 - Art. 51 Omissis
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CAPO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 52 - Omissis
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Art. 53 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabelle - Omissis
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