N348 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; modificato dall’art. 51, comma 5, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 49, commi 1 e 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 32-bis - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, con riguardo a quanto disposto da questa legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione;

b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi previsti dal comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

5. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione."

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