Articolo aggiunto dall’art. 98, comma 1, della L.P. 24 luglio 2008, n. 10; modificato dall'art. 48, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.20 - Varianti

1. Non sono considerate varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportano modificazioni relativamente all’importo complessivo contrattuale. Eventuali nuovi prezzi concordati con l’appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.”

Dalla redazione