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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 22/03/2001, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 16/06/2017, n. 3
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- L.P. 04/10/2012, n. 19
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
- L.P. 02/08/2005, n. 14
- L.P. 15/12/2004, n. 10
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Capo I - Capo II Omissis
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione della gestione dei servizi pubblici locali |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica1. - 8. Omissis 8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nei casi di cui ai commi 7 e 8, i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuano ad essere destinati a ta |
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Art. 13-bis - Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può formare oggetto di un accordo integralmente sostitu |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA |
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Art. 14 - Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Art. 16 - Attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi" nelle zone di cui al regolamento CE n. 1260/991. Al fine di dare attuazione alla misura "Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi", prevista dal documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, i contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediament |
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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)1. L'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 12 - Decadenza dai benefici 1. Il beneficiario delle agevolazioni della presente legge decade dal contributo concesso nel caso di: |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE |
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Art. 19 - Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)1. All'articolo 22 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
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CAPO IX -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 20 - Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)1. Il titolo della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è sostituito dal seguente: "Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare". 2. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è aggiunto il seguente: "Capo II bis - Ospitalità turistica familiare". 3. Nel capo II bis, dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, è inserito il seguente: "Art. 23 bis - Bed and breakfast 1. Si considera 'bed and breakfast' l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da chi, avvalendosi della sola organizzazione familiare, fornisce servizio di alloggio e di prima colazione utilizzando per l'alloggio fino a un massimo di tre camere della propria ab |
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Art. 21 - Modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985) |
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Art. 22 - Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento)1. All'articolo 67 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Provincia, la Giunta provinciale ripartisce il fondo di cui al comma 1 e una quota del fondo |
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Art. 23 - Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali) |
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CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E AMBIENTE |
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Art. 24 - Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)1. All'articolo 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 dopo la lettera c) del primo comma è aggiunta la seguente: "c bis) fiume Adige e lago di Garda per la parte di competenza provinciale, ai sensi del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica)." |
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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche e modifica all'articolo 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque1. L'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'articolo 41 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 48 - Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee 1. È fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze: |
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Art. 26 - Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo ai canoni di concessione1. All'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 27 - Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo la lettera a bis) sono aggiunte le seguenti: "a ter) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello; a quater) le cantine vinicole che trattano uva in quantità non superiore a 1.000 quintali annui;"; |
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CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e fognatura, e abrogazione di altre disposizioni in materia1. L'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 35 - Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura 1. Con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo la Giunta provinciale determina le tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia nonché le modalità per il versamento del corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia. |
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Art. 29 - Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 la Provincia, in qualità di gestore degli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, corrisponde al comune nel cui territorio sono in esercizio impianti di es |
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Art. 30 - Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)1. All'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 o |
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Art. 31 - Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge prov |
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Capo XII - Capo XIII Omissis
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CAPO XIV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA |
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Art. 37 - Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. All'articolo 8 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ITEA è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso provvede all'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, nonché degli immobili previsti dall'articolo 19, comma 2, assegnati in locazione, ed esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. L'amministrazione da parte dell'ITEA degli alloggi di edilizia abitativa pubblica appartenenti agli altri enti pubblici è attuata sulla base di uno schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale." 2. All'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La conferma dell'assegnazione dell'alloggio a favore del subentrante nei casi previsti dai commi 2 e 4 è disposta sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; i criteri devono tener conto della composizione e delle condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare subentrante." 3. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente: "Art. 36 bis - Cessione di immobili non destinati all'edilizia abitativa pubblica 1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli immobili di proprietà della Provincia e dell'ITEA che per le loro caratteristiche costruttive e la loro ubicazione non risultano più idonei ad essere destinati all'edilizia abitativa pubblica; questi immobili, ove non siano ceduti ai sensi dell'articolo 19, sono alienati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Discip |
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Capo XV - Omissis
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CAPO XVI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI |
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Art. 39 - Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)1. L'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Commissione provinciale per le espropriazioni 1. È istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da: a) cinque dipendenti della Provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e contabili; b) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito provinciale, da esse designato; c) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale degli ordini e dei collegi degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agronomi della provincia di Trento, uno dei quali su proposta dell'associazione della proprietà edilizia; d) un esperto in materie economiche, limitatamente alla trattazione dell'indennità per attività commerciali di cui all'articolo 20 bis. 2. La CPE è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale nomina il presidente della CPE scegliendolo tra i membri di cui al comma 1, lettera a). I componenti della CPE possono essere riconfermati. 3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del titolare. 4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. |
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Capo XVII - Capo XXV Omissis
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CAPO XXVI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
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Art. 68 - Art. 69 Omissis
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Art. 70 - Entrata in vigore |
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Tabelle A, B, C - Omissis
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