Articolo aggiunto dall’art. 89, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.11 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), sono estese ai crediti verso le amministrazioni aggiudicatrici derivanti da contratti disciplinati dalla presente legge, compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.

2. Ai fini dell’opponibilità alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche se queste non le rifiutano con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in un atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con esso stipulato."

Dalla redazione