L. P. Trento 20/03/2000, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 20/03/2000, n. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000.
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Art. 1 - Art. 8 - Omissis

 

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Art. 9 - Disposizioni per la promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca

N7

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Art. 10 - Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca

N8

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Capo VIII - Disposizioni per la protezione dei campi elettromagnetici, per la localizzazione di impianti di radiodiffusione e in materia di centri storici.

 

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Art. 19 - Modificazioni alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. All'articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché allo scopo di assicurare la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione o, in attesa dell'approvazione definitiva del piano, nei siti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, possono essere installati, oltre agli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, anche gli impianti fissi per le telecomunicazioni, ivi compresi quelli p

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Art. 20 - Modificazioni all'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. All'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte in fine le parole: ", ivi compresi i valori di attenzione e le misure di cautela, nonché gli obiettivi di qualità definiti dal regolamento di cui al comma 1";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri e principi:

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23641 10496681
Art. 21 - Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)
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Art. 22 - Modificazione all'articolo 45 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 in materia di presentazione delle domande per il recupero degli insediamenti storici per il triennio 1999-2001
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23641 10496683
Capo IX - Disposizioni in materia di commercio

 

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Art. 23 - Modificazioni all'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti

N9

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Art. 24 - Rettifica di errore materiale all'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

N1

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Art. 25 - Sospensione di termine in materia di commercio

N6

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Capo XII - Disposizioni in materia di cave e torbiere

N2

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Capo XIII - Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

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23641 10496689
Art. 31 - Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche e di demanio idrico

1. Entro il 30 giugno 2000, al fine di una razionale azione di politica e di governo delle acque pubbliche e del demanio idrico e per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato con le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concess

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23641 10496690
Art. 32 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), relativo all'utilizzazione delle acque pubbliche

"Art. 16 bis

1. I prelievi di acque pubbliche temporanei, attuati con mezzi provvisori, per lo spegnimento di incendi o per l'espletamento di esercitazioni antinc

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23641 10496691
Art. 33 - Inserimento dell'articolo 16 ter nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo alla semplificazione dei procedimenti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, modificazione all'articolo 38 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 e abrogazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21, ambedue in materia di utenze d'acqua pubblica

"Art. 16 ter

1. L'avviso previsto dall'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è pubblicato solo nel Bollettino ufficiale della Regione; questa pubblicazione sostituisce quella prevista dal medesimo ar

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Art. 34 - Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'installazione di dispositivi per la misurazione

"Art. 16 quater

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Art. 35 - Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione delle acque sotterranee

"Art. 16 quinquies

1. Le opere per la ricerca di acqua sotterranea ovvero i lavori per lo scavo di pozzi possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, previa presentazione della domanda di concessione di utilizzazione dell'acqua; con il medesimo atto

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23641 10496694
Art. 36 - Inserimento dell'articolo 16 sexies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione abusiva di acque
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Art. 37 - Inserimento dell'articolo 16 septies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo ai procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di opere idrauliche
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Art. 38 - Inserimento dell'articolo 16 octies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, in materia di dighe

"Art. 16 octies

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Art. 39 - Inserimento dell'articolo 16 novies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo al rilascio del minimo costante deflusso vitale nei corsi d'acqua

"Art. 16 novies

1. Fino alla revisione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'

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23641 10496698
Art. 40 - Modificazione all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo ai canoni per l'uso del demanio idrico
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Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande per la concessione e per il riconoscimento di utenze di acque pubbliche

"Art. 48 - Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee

1. È fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articol

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23641 10496700
Art. 42 - Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione

N3

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Art. 43 - Modificazione all'articolo 54 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche

1. Al comma 5 dell'articolo 54 della legge

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Art. 44 - Sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque

1. In attesa della revisione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale, e comunque fino al termine massimo del 31 dicembre 2001, è sospesa l'istruttoria delle domande di concessione e di utilizzazione di acque, già presentate o che saranno presentate anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e sono conseguentemente sospesi i relativi procedimenti.

2. Il comma 1 non si applica a:

a) i procedimenti di archiviazione previsti dalle norme vigenti;

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Capo XIV - Omissis

 

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Capo XV - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

 

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Art. 46 - Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica

1. All'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai rifiuti derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o dalla gestione di servizi pubblici di competenza provinciale, anche se la loro realizzazione o gestione è espletata per delega o mediante appalto o concessione della Provincia";

b) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"d) all'abbandono, allo scarico, al deposito incontrollato e alla discarica abusiva di rifiuti, qualora la quantità di rifiuti depositati abusivamente non superi la soglia quantitativa di 100 tonnellate.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti riguardanti quantità superiori alle 100 tonnellate la base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti depositati abusivamente, determinata dai soggetti di cui al comma 19, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, secondo i seguenti criteri:

a) per entità di rifiuti superiore a 100 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate, la base imponibile è fissata forfettariamente in corrispondenza del valore medio, espresso in tonnellate, dello scaglione quantitativo, individuato fra i seguenti, entro il quale si colloca

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23641 10496706
Art. 47 - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è sostituito dal seguente: "Il controllo degli scarichi è eseguito secondo le modalità stabilite dalla normativa statale."

2. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:

"1 quater. Il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 ter è comunque riconosciuto all'atto dell'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle contestazioni e alle notificazioni avvenute precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza medesima per le quali non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta."

"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate le direttive e le prescrizioni, anche a integrazione delle indicazioni emanate ai sensi del comma 2, per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane alle disposizioni stabilite dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, attenendosi ai seguenti criteri:

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Art. 48 - Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

"Art. 6 - Procedure di localizzazione e di autorizzazione

1. Per la localizzazione dei centri di raccolta zonale, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 66, comma 3 bis, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

2. In coerenza con i programmi di gestione o con i progetti di riorganizzazione della raccolta differenziata predisposti ai sensi delle disposizioni o delle direttive di cui all'articolo 4, i comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri e di altre infrastrutture di interesse locale, sia comunale che sovracomunale, non contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, funzionali alla raccolta differenziata dei rifiuti o al compostaggio. L'individuazione delle relative aree è effettuata con deliberazione del comune territorialmente interessato, previa acquisizione dei pareri dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio con gli effetti dell'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente

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23641 10496708
Art. 49 - Modificazioni all'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione di impatto ambientale delle opere rientranti nel piano straordinario delle opere pubbliche
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Art. 50 - Modificazione all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione

1. La rubrica dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura".

2. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 è sostituito dal seguente:

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23641 10496710
Capo XVI - Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

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Art. 51 - Disposizioni per il miglioramento della viabilità

1. Per migliorare, anche sotto il profilo della sicurezza, i collegamenti viari, con riferimento ai tronchi stradali di interconnessione tra strade provi

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Art. 52 - Piano provinciale della mobilità

N4

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Art. 52-bis - Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità

N5

1. Per l'attuazione delle opere previste dal piano generale deg

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Art. 53 - Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

1. All'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, al comma 6 dopo le parole: "in materia di lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "e di utilizzazione delle acque pubbliche".

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Art. 54 - Modificazione all'articolo 18 ter della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)
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Art. 55 - Modificazioni all'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto

N10

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23641 10496717
Capo XVII - Capo XVIII - Omissis

 

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23641 10496718
Capo XIX - Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

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Art. 60 - Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

"3 bis. Nel caso di trasferimento alla Provincia o all'ITEA di immobili da parte di enti pubblici, in deroga alla disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 25, la Provincia può autorizzare i comprensori, o i comuni di Trento e Rovereto, ad assegnare in via definitiva l'alloggio pubblico occupato da soggetti con o senza titolo purché, al momento del trasferimento della proprietà, siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica. L'assegnazione è subordinata ad eventuale recupero da parte dell'ITEA di tutti i canoni e delle spese accessorie dovute per il periodo non regolato da contratto dopo il trasferimento della proprietà dell'alloggio alla Provincia o all'ITEA, nonché delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati i criteri e le modalità per l'autorizzazione all'assegnazione.

3 ter. Con le modalità di cui al comma 3 bis possono essere assegnati in via definitiva alloggi di edilizia abitativa pubblica che alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano occupati da soggetti senza titolo. L'assegnazione è subordinata al possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica, nonché al recupero da parte dell'ITEA degli eventuali canoni e spese accessorie dovuti e delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso.

3 quater. Ai fini della cessione di cui all'articolo 34 si computa anche il periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo considerato dai commi 3 b

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Capo XX - Disposizioni in materia di espropri

 

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Art. 61 - Modificazioni alla legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 (Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale)

1. All'articolo 3 della legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è abrogato;

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23641 10496722
Capo XXI - Capo XXV - Omissis

 

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23641 10496723
Tabelle - Omissis

 

 

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