Articolo aggiunto dall’art. 40, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21 a decorrere dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 34-bis - Certificazione di qualità

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza del concorrente a determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre ammettono altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici."

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