Articolo sostituito dall’art. 23, comma 1, della L.P. 15/12/2004, n. 10; dall’art. 39, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 27, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 51, comma 7, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 33, comma 6, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall’art. 15, comma 7, della L.P. 27/12/2021, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 34 - Requisiti di partecipazione

1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d’importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d’importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Se l’importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall’iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d’imprese stabilite in altri paesi, da un’iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. abrogato"

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