Articolo aggiunto dall’art. 41, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21 a decorrere dal 15/09/203, così recitava:

"Art. 34-ter - Norme di gestione ambientale

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla tipologia dell’opera, chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del concorrente di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre accettano altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici."

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