Articolo aggiunto dall’art. 85, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.7 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 58.3, 58.4 e 58.5, l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice; in caso di mancato rispetto del termine assegnato l’amministrazione aggiudicatrice provvede d’ufficio, addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese."

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