N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 9, comma 1, della L.P. 12/09/1994, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 15 - Progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;

b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;

c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

1-bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici."

Dalla redazione