Articolo inserito dall’art. 41, comma 3, della L.P. 30/12/2014, n. 14; modificato dall'art. 31, comma 2, della L.P. 02/08/2017, n. 9; dall’art. 15, comma 6, della L.P. 27/12/2021, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 33.1 - Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica

1. Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:

a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto;

b) i bandi previsti dall'articolo 27-bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;

d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.

3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c)."

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