N198 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 86, della L.P. 24/07/2008, n. 10.

La Sent. Corte Cost. 12/02/2010, n. 45 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 86, della L.P. n. 10/2008.

Articolo successivamente sostituito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; modificato dall’art. 31, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.8 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 o di recesso dal contratto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’aggiudicatario originario.

2. L’affidamento avviene alle condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta."

Dalla redazione