Articolo aggiunto dall’art. 88, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.10 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto

1. Le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, o il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ha fatto le comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), e finché non ha documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni previste dal comma 1, non sussistono i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge n. 575 del 1965.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti previsti dal comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Questo articolo si applica anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi, in base alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura concorsuale, rapporti di lavoro subordinato, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità ai sensi dell’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)."

Dalla redazione