N35 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 29, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 15, commi 1-2, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 27-bis - Pubblicità dei bandi di gara

1. I bandi di gara per l’esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell’albo dell’amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell’albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle offerte o delle domande stabilito dal bando medesimo.

2. abrogato

3. abrogato

4. Gli estratti dei bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia e l’importo dei lavori, la località di esecuzione, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell’offerta, l’indirizzo dell’ufficio dove si possono acquisire le informazioni necessarie e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, la data di spedizione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea.

5. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

6. abrogato

7. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento."

Dalla redazione