Articolo abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 58.27 (Avvalimento) — 1. Negli appalti d’importo superiore alla soglia comunitaria il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 37, in relazione a una specifica gara di lavori, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 34-bis e 34-ter avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Per il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 35 non può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

2. Ai fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione di una società organismo di attestazione (SOA) propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 41, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali previsti dall'articolo 35;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti dall'articolo 35, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 36;

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto previsto dalla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti nel comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, per le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dall'articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

7. Comma abrogato dalla L.P. 27/12/2011, n. 18.

8. Comma abrogato dalla L.P. 27/12/2011, n. 18.

9. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9-bis. Il bando può prevedere che in relazione alla natura dell'appalto, se sussistono requisiti tecnici connessi con particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, fino a un massimo indicato nel bando, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica all'aggiudicatario, alle medesime condizioni.

10. In ogni caso il contratto è eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

10-bis. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando inoltre l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

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