Articolo inserito dall'art. 31, comma 6, della L.P. 02/08/2017, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 19, comma 2, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 64-bis - Disposizioni transitorie organizzative in materia di costo della manodopera

1. Le disposizioni statali in materia di costo della manodopera, relative alla predisposizione degli atti di gara, alla predisposizione dell'offerta economica ed alla verifica dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione trovano applicazione alle procedure di affidamento disciplinate da questa legge i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità applicative. Tale data non è comunque successiva a quella prevista per l'adeguamento della disciplina provinciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Alle procedure aggiudicate ai sensi di questa legge per le quali l'analisi dei prezzi è prodotta mediante procedure telematiche le citate disposizioni non si applicano."

Dalla redazione