Articolo aggiunto dall’art. 96, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.19 Progettazione

1. L'affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato speciale di appalto, o del progetto esecutivo.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo nei casi previsti dalla normativa statale. Il responsabile del procedimento, rilevata la necessità della progettazione esecutiva, dispone che, se la stessa non è effettuata dall'amministrazione, sia affidata all'appaltatore, redatta anche in corso d'opera e per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere e approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con la lettera di invito.

3. abrogato"

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