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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 24/07/2008, n. 10
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- L.P. 07/04/2011, n. 7
- Sent. Corte Cost. 12/02/2010, n. 45
- L.P. 12/09/2008, n. 16
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Capo I - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) |
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Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 1 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - Oggetto. 1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale. |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 1-ter nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 1-ter - Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono. 2. L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 3. Gli "appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, nonché l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. 4. I |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo. |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 4 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti m |
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Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 6 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici. |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 7-bis della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 7-bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 7-bis - Divieti di divulgazione. |
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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni |
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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - Responsabile di progetto. |
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Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 12 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: «Art. 12 - Prescrizioni tecniche 1. I progetti devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 in vigore alla data di certificazione d'idoneità del progetto ai fini dell'appalto, come definita dal regolamento di attuazione, |
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Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 17 - Inserimento dell'articolo 13-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 13, nel capo III della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente: "Art. 13-bis - Regolamenti e capitolati. 1. Con uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge, previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55. Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti. 2. I regolamenti, oltre alle materie per le quali c'è di volta in volta un espresso rinvio nei singoli articoli, disciplinano quanto segue: a) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla proget |
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Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comm |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 17-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 21 - Abrogazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche"; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività d |
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Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 22 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori. |
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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Garanzie. 1. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 500.000 euro l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 5 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al |
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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 23-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 23-bis - Coperture assicurative. 1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schematico adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo que |
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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 26 del 19931. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 26 |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 29 - Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 27-bis - Pubblicità dei bandi di gara. 1. I bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande stabilito dal bando medesimo. |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 28 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione. 1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessi |
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Art. 31. - Inserimento dell'articolo 28-bis nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 32 - Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale n. 26 del 19931. Il comma 2-bis dell'articolo 29 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito |
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Art. 33 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 33 - Procedura negoziata. 1. Con la procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto di appalto direttamente con l'impresa avente i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Si può procedere alla stipula dei contratti a procedura negoziata, previa pubblicazione del bando: a) nel caso di offerte irregolari presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti e soltanto gli offerenti che, nella procedura aperta o ristretta, hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 34, commi 1 e 2, 35 e 36; b) in casi eccezionali, se si tratta di lavori la cui natura o imprevedibilità non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo. |
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Art. 36 - Inserimento dell'articolo 33-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 33-bis - Dialogo competitivo. 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, se le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo. 2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice: a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi; b) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto; in particolare, si intendono come particolarmente complessi gli appalti per i quali l'amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in merito all'identificazione e quantificazione dei propri-bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi-bisogni, alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed econo |
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Art. 37 - Inserimento dell'articolo 33-ter nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 33-bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 33-ter - Accordo quadro. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro nei casi previsti dal regolamento di attuazione. 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente legge in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione degli appalti basati s |
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Art. 38 - Inserimento dell'articolo 33-quater nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 34 - Requisiti di partecipazione 1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d'importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo. 2. Se l'importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostitu |
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Art. 40 - Inserimento dell'articolo 34-bis nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 41 - Inserimento dell'articolo 34-ter nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 36 - Soggetti ammessi alle gare. 1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti: a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione; c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali anch |
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Art. 44 - Sostituzione dell'articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 37 - Riunione di concorrenti. |
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Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 46 - Inserimento dell'articolo 40-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 40-bis - Fasi dell'aggiudicazione 1. Al termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 2. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'articolo 41. |
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Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 42 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto. 1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell'offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma 12. 2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie; b) che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto |
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Art. 49 - Sostituzione dell'articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 43 - Tutela dei lavoratori. 1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. 2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. 3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente. 4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicat |
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Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 51 - Modificazioni dell'articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regi |
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Art. 52 - Modificazione dell'articolo 46-bis della legge provinciale n. 26 del 19931. Al comma 5 dell'articolo 46-bis della legge provinciale n. |
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Art. 53 - Sostituzione dell'articolo 46-ter della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 46-ter - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici. 1. Il regolamento di attuazione disciplina modalità, c |
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Art. 54 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 49 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 49 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 49 - Concessione di lavori pubblici. 1. Ai fini della presente legge la concessione di lavori pubblici è un contratto che ha le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 2. Oggetto del contratto di concessione sono la progettazione preliminare, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici o di pubbl |
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Art. 56 - Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 50 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 50 - Modalità di pubblicità |
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Art. 57 - Inserimento dell'articolo 50-bis nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50, nel capo VII della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente: "Art. |
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Art. 58 - Inserimento dell'articolo 50-ter nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50-bis, nel capo VII della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente: "Art. 50-ter - Appalti del concessionario. 1. Il concedente può, alternativamente: |
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Art. 59 - Inserimento del capo VII-bis e dell'articolo 50-quater nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50-ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo: |
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Art. 60 - Inserimento dell'articolo 50-quinquies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 61 - Inserimento dell'articolo 50-sexies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 62 - Inserimento dell'articolo 50-septies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 63 - Inserimento dell'articolo 50-octies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 64 - Inserimento dell'articolo 50-novies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 65 - Inserimento dell'articolo 50-decies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 66 - Inserimento dell'articolo 50-undecies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 67 - Inserimento dell'articolo 50-duodecies nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50-undecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 50-duodecies - Società di progetto. 1. Il bando di gara di cui all'articolo 50-octies può prevedere che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, possa o debba costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità lim |
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Art. 68 - Inserimento dell'articolo 50-ter decies nella legge provinciale n. 26 del 1993.1. Dopo l'articolo 50-duodecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 69 - Inserimento dell'articolo 50-quater decies nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50-ter decies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 50-quater decies. - Risoluzione |
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Art. 70 - Inserimento dell'articolo 50-quindecies nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50-quater decies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 50-qui |
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Art. 71 - Inserimento dell'articolo 50-sedecies nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 50-quindecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 50-sedecies - Privilegio sui crediti. 1. I c |
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Art. 72 - Inserimento dell'articolo 50-septies decies nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 19931. L'articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 51 - Varianti progettuali. 1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti; b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente; c) errori oppure omissioni di progettazione; d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro; |
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Art. 74 - Inserimento dell'articolo 51-bis nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 75 - Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 76 - Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale n |
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Art. 77 - Modificazioni dell'articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 19931. All'articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 78 - Modificazioni dell'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 19931. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni |
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Art. 79 - Inserimento del capo X-bis e dell'articolo 58.1 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo: |
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Art. 80 - Inserimento dell'articolo 58.2 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.1 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.2 - Recesso. |
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Art. 81 - Inserimento dell'articolo 58.3 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 82 - Inserimento dell'articolo 58.4 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.3 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.4 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. |
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Art. 83 - Inserimento dell'articolo 58.5 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 84 - Inserimento dell'articolo 58.6 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 85 - Inserimento dell'articolo 58.7 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 86 - Inserimento dell'articolo 58.8 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.7 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.8 - Procedure di affidament |
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Art. 87 - Inserimento dell'articolo 58.9 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 88 - Inserimento dell'articolo 58.10 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.9 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.10 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto. 1. Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori |
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Art. 89 - Inserimento dell'articolo 58.11 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.10 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.11 - Cessione dei crediti derivanti da |
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Art. 90 - Inserimento dell'articolo 58.12 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.11 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.12 - Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore 1. Le riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal dirigente della struttura competente per materia secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il dirigente formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta |
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Art. 91 - Inserimento del capo X-ter e dell'articolo 58.13 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.12 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo: "Capo X-ter - Lavori su beni culturali". |
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Art. 92 - Inserimento dell'articolo 58.14 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.13 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 93 - Inserimento dell'articolo 58.15 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.14 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.15 - Affidamenti separati |
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Art. 94 - Inserimento dell'articolo 58.16 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 95 - Inserimento dell'articolo 58.17 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.16 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.17 - Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie. 1. Per interventi di particolare complessità o specificità nell'ambito dei lavori indicati dall'articolo 58.13 l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in sede di progettazione prelimin |
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Art. 96 - Inserimento dell'articolo 58.18 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 97 - Inserimento dell'articolo 58.19 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.18 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 98 - Inserimento dell'articolo 58.20 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 99 - Inserimento del capo X-quater e dell'articolo 58.21 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.20 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente ca |
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Art. 100 - Inserimento dell'articolo 58.22 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.21 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.22 - Procedure di affidamento di incarichi. 1. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 20 d'importo par |
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Art. 101 - Inserimento dell'articolo 58.23 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 102 - Inserimento dell'articolo 58.24 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 103 - Inserimento dell'articolo 58.25 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 104 - Inserimento dell'articolo 58.26 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 105 - Inserimento dell'articolo 58.27 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 106 - Inserimento dell'articolo 58.28 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 107 - Inserimento dell'articolo 58.29 nella legge provinciale n. 26 del 19931. Dopo l'articolo 58.28 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente: "Art. 58.29 - Offerte anomale. 1. Sono soggette alla verifica di congruità tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. Quando un'offerta appare anormalmente bassa l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente le giustificazioni sugli elementi costitutivi dell'offerta eventualmente necessarie e ritenute pertinenti, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta. 2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede giustificazioni a tutti i concorrenti le cui offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia indicata nel comma 1, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. Se l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'offerta di maggior ribasso procede progressivamente alla verifica nei confronti delle succes |
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Art. 108 - Inserimento dell'articolo 58.30 nella legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 109 - Abrogazione dell'articolo 58-bis della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 110 - Sostituzione dell'articolo 64 della legge provinciale n. 26 del 1993 |
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Art. 111 - Efficacia di questo capo1. N34 |
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Capo II - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) |
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Art. 112 - Modificazioni della legge provinciale n. 6 del 19991. Alla legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 9 è abrogato, salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo; |
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Art. 113 - Modificazione della legge provinciale n. 1 del 2008 |
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