L. P. Trento 19/02/2002, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 19/02/2002, n. 1

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 30/12/2002, n. 15
- L.P. 12/05/2004, n. 4
- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 19/10/2010, n. 24
- L.P. 01/07/2011, n. 9
- L.P. 17/09/2013, n. 19
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Capo I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
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Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)

1. Nell'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 al comma 5 il penultimo e l'ultimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tale circostanza, se è ritenuto necessario, è comunicata all'interessato contestualmente all'eventuale richiesta di acquisizione di pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei pareri o documenti, qualora essi siano stati richiesti."

2. L'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente indice, di regola, una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente debba acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche e non li ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, quando li abbia formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti le stesse attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla struttura dell'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle strutture o delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi struttura o amministrazione direttamente coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più strutture o amministrazioni, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 quinquies.

5. Nei procedimenti concernenti lavori pubblici di interesse provinciale disciplinati dalla normativa provinciale vigente in materia la conferenza di servizi è convocata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori.

6. Per l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) continuano ad applicarsi la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e le altre disposizioni in materia.

7. L'obbligo

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Art. 2 - Art. 5 Omissis


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Capo III - Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità, di tributi provinciali e di spese per il funzionamento degli organismi collegiali
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione comprensoriale

1. - 17. Omissis

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Art. 7 - Art. 15 Omissis


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Capo IV - Disposizioni in materia di scuole materne, di istruzione, di formazione professionale e di edilizia scolastica
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Art. 16 - Art. 22 Omissis


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Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 nel terzo periodo dopo le parole: ", diversi dai comuni e loro consorzi," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti gestori delle scuole equiparate relativamente agli immobili utilizzati, a titolo di comodato, previo consenso de

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Capo V - omissis


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Capo VI - Disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio
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27304 3511883
Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

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Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1. Nell'articolo 4 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 30 - Omissis


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Capo VII - Omissis


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Capo VIII - Disposizioni in materia di esercizi pubblici, di commercio e di fiere
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Art. 31 - Art. 33 Omissis


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Art. 34

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Art. 35 - Omissis


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Art. 36 - Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla distribuzione dei carburanti

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Art. 37 - Art. 39 Omissis


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Capo IX - Omissis


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Capo X - Disposizioni in materia di turismo e di attività idrotermali
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Art. 43 - Art. 47 Omissis


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Art. 48

1. - 2. Omissis

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27304 3511897
Capo XIV - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
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27304 3511898
Art. 55 - Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale

1. In attesa della riforma e del riordino della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con apposito regolamento sono dettate le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali:

a) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); N17

b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al coordinamento di questa disposizione con l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sen

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27304 3511899
Art. 56 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

"Art. 63 bis - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte III gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, e in particolare materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, nonché terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) i materiali esplosivi in disuso.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte:

a) le terre e le rocce da scavo, anche di galleria, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. I predetti materiali sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa parte anche quando siano contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti;

b) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni), provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto;

c) la gestione degli scarti di origine animale disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE);

d) le materie prime per mangimi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360 (Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi).

3. I rifiuti di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legislazione provinciale in materia di cave e miniere.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte i residui derivanti dalle attività di prima lavorazione dei materiali di cava e miniera - quali frantumazioni, spacco, taglio e lavaggio - che, in quanto non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, sono utilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 63, comma 2 ter.

5. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2 ter, con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, possono essere individuate - a titolo esemplificativo - specifiche tipologie di sostanze o di oggetti che soddisfano le condizioni ivi previste.

6. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta al regime autorizzativo previsto da questa parte."

2. Dopo l'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:

"Art. 63 ter - Recupero dei rifiuti

1. In attuazione dell'articolo 11 della direttiva (CEE) n. 442/75 del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e dell'articolo 3 della direttiva (CEE) n. 689/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, con regolamento di esecuzione possono essere adottate, per specifiche attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti, norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali le attività possono essere dispensate dall'autorizzazione di cui all'articolo 84, nel rispetto dei principi stabiliti dalle citate direttive comunitarie.

2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1 disciplina e agevola le attività di autosmaltimento o di recupero di rifiuti derivanti da demolizioni, anche demandando ai comuni le competenze relative all'iscrizione in relazione a modiche quantità dei medesimi rifiuti.

3. Gli stabilimenti e le imprese che effettuano le attività contemplate dal comma 1 devono iscriversi presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. Il regolamento può stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nel rispetto delle norme comunitarie.

4. La disciplina stabilita dal regolamento sostituisce la corrispondente disciplina statale di cui agli articoli 11, 12, 15, 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

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27304 3511900
Art. 57 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Nell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, come sostituito dall'articolo 48 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

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27304 3511901
Art. 58 - Modificazione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e abrogazione di altre norme

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27304 3511902
Art. 59 - Disposizioni interpretative in materia di oneri e contributi connessi con le discariche

1. In relazione agli stoccaggi provvisori di rifiuti urbani e assimilabili, realizzati dopo il 1° gennaio 2001 mediante imballaggio dei rifiuti in questione presso le piattaforme adibite a discarica di prima categoria, in ragione della ristrutturazione e dell'a

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27304 3511903
Capo XV - Disposizioni in materia di acque
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27304 3511904
Art. 60 - Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche

1. L'uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.

2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 &egrav

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27304 3511905
Art. 61 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

N10

1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 3 agosto 1981, n. 14, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Le concessioni e le autorizzazioni attinenti all'utilizzazione dei beni del demanio idrico possono essere motivatamente modificate o revocate in presenza di interessi pubblici prevalenti rispetto all'utilizzazione particolare. In tal caso spetta al concessionario e al titolare dell'autorizzazione un indennizzo determinato in conformità ai criteri generali da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della durata residuale della concessione o dell'autorizzazione, del valore e dell'utilità residui delle opere e degli interventi assentiti, nonché dell'entità delle eventuali limitazioni che possono derivare all'uso particolare del bene demaniale, nonché nel rispetto delle norme statali concernenti l'utilizzazione agricola dei terreni demaniali. Si applica inoltre quanto

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27304 3511906
Art. 62 - Altre disposizioni in materia di derivazioni di acque pubbliche. Modificazioni delle leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 20 marzo 2000, n. 3

N10

1. In attesa dell'aggiornamento del piano generale di utilizzazione delle acque secondo le procedure previste dagli articoli 5, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, sulla base del censimento o comunque del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel corpo idrico, può provvedere - ove necessario a garantire l'equilibrio fra le disponibilità di risorse idriche e i fabbisogni per i diversi usi o a perseguire le finalità di cui all'articolo 60 - alla revisione delle utilizzazioni, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale.

2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di gestione dell’emergenza la Giunta provinciale, su proposta dei dipartimenti competenti in materia di protezione civile e di ambiente, sentita la struttura provinciale competente

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27304 3511907
Capo XVI - Capo XXII Omissis


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Capo XXIII - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
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27304 3511909
Art. 72 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Nell'articolo 33 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come aggiunto dall'articolo 13 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per ridurre l'onerosità dei canoni di locazione pagati dai locatari per gli alloggi destinati ad abitazione e locati sul libero mercato, i comprensori e i comuni di Trento e di Rovereto concedono contributi a integrazione del canone di locazione secondo i criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale, nel definire i criteri per la determinazione dell'agevolazione di cui al comma 1, tiene conto anche dell'entità del canone di locazione pagato in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare. La Giunta provinciale può limitare l'attivazione dei benefici in specifiche aree geografiche del territorio provinciale dove si manifesta una maggiore tensione abitativa."

2. Nell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,

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27304 3511910
Capo XXIV - Capo XXVIII Omissis


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27304 3511911
Capo XXIX - Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di caccia
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27304 3511912
Art. 91 - Omissis
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27304 3511913
Art. 92

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27304 3511914
Art. 93 - Art. 105 Omissis


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Capo XXX - Disposizioni finanziarie e finali
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27304 3511916
Art. 106 - Art. 107 Omissis


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27304 3511917
Art. 108 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



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