Articolo aggiunto dall'art. 92, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 45, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.14 - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

1. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di musei, archivi e biblioteche o di altri luoghi d’interesse culturale, o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, se i servizi d’installazione e di montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumono rilevanza prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto e della qualità dell’intervento, l’amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori d’installazione e di adeguamento dell’immobile risulta superiore.

2. Negli appalti previsti dal comma 1 l’amministrazione aggiudicatrice appaltante specifica nel bando di gara o nella lettera di invito i requisiti di qualificazione che i candidati devono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara."

Dalla redazione