N122 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 103, della L.P. 24 luglio 2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 61, comma 9, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 58.25 - Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette

1. Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei candidati idonei invitati a presentare un’offerta, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi e non discriminatori, che intendono applicare per la selezione, il numero dei candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo.

2. Nelle procedure ristrette il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a dieci, se esiste un tal numero di soggetti idonei.

3. In ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a dieci, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

5. Se è stato raggiunto il numero minimo previsto dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici non possono invitare i soggetti che non hanno chiesto di partecipare o che comunque non hanno i requisiti richiesti. Se non è stato raggiunto il numero minimo le amministrazioni aggiudicatrici integrano gli inviti fino a raggiungere il numero minimo di dieci.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici proseguono la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto."

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