N269 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

Art. 21 (Concorso di progettazione) — 1. Quando la progettazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, l’amministrazione aggiudicatrice valuta l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

1-bis. I concorsi di progettazione d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono espletati nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.

1-ter. Il regolamento di attuazione disciplina la procedura del concorso di progettazione e individua i casi di esclusione dalla sua applicazione.

2. I criteri per la determinazione dell’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento di attuazione.

3. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, e ferma restando la facoltà dell’amministrazione di procedere, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. L’importo dei successivi livelli di progettazione è considerato ai fini della determinazione dell’importo stimato da porre a base di gara. Tale eventualità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.”

Dalla redazione