Articolo modificato dall’art. 23, della L.P. 09/09/1996, n. 8; dall’art. 4, comma 1, della L.P. 07/03/1997, n. 5; sostituito dall’art. 48, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall’art. 33, comma 7, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 42 Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell'offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma 12.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b) che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 35;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

3. Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

4. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite o, in alternativa, che gli affidatari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, devono trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto gli affidatari comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del loro importo e con proposta motivata di pagamento. Il regolamento di attuazione detta le modalità e le condizioni concernenti il pagamento del subappaltatore, nonché le forme di garanzia a favore del subappaltatore.

4-bis. Se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede, salvo diverse motivazioni, sentito l'affidatario e anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché ai subappaltatori e ai cottimisti, dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4-ter. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi del comma 4-bis e dell'articolo 118, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 pubblica nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo restando che l'importo complessivo del contratto di subappalto non può presentare un ribasso superiore al 20 per cento della somma dei predetti prezzi. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

6. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 2, lettera c).

7. I piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 14, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, purché essa sia completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale n. 23 del 1992; il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

9. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

10. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini di questo articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se risultano singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, recanti il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano nel capitolato speciale e nel bando le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile dal 30 per cento al 40 per cento.

13. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, nei casi individuati dal regolamento di attuazione, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavori in eccedenza rispetto all'importo autorizzato per un massimo del 5 per cento su ogni contratto di subappalto, con comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice e senza autorizzazione preventiva, purché l'appaltatore dichiari che il subappaltatore è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

14. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavorazioni d'importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto, comunque in termini assoluti non superiori a 150.000 euro e complessivamente non superiori al 2 per cento dell'importo di appalto, tramite comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice recante la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), e nel rispetto di questo articolo.

15. Il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore può comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore."

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