Articolo inserito dall’art. 19, comma 1, della L.P. 03/08/2012 n. 18; modificato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato l’art. 19, comma 2, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 39-bis - Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione tecnica la cui composizione è disciplinata nel regolamento di attuazione.

2. Abrogato

3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione·aggiudicatrice."

Dalla redazione