Articolo aggiunto dall’art. 80, della L.P. 24/07/2008, n. 10, e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.2 - Recesso

1. L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’amministrazione aggiudicatrice prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall’amministrazione aggiudicatrice a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso previsto dal comma 3.

5. L’amministrazione aggiudicatrice può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, se li ritiene ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese."

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