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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 28/01/2021, n. 2-36/Leg.
D. Pres.P. Trento 28/01/2021, n. 2-36/Leg.
D. Pres.P. Trento 28/01/2021, n. 2-36/Leg.
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e ss.mm.ii.; |
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Capo I - Verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. In attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e dell'articolo 43 della legge provinciale 1 O settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), questo regolamento prevede misure volte a verificare la correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei contratti pubblici. |
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Art. 2 - Dichiarazioni di correntezza e altre dichiarazioni1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, a titolo di acconto e di saldo, l'appaltatore, il concessionario, se esecutore, e il subappaltatore presentano all'amministrazione aggiudicatrice una dichiarazione di correntezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. |
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Art. 3 - Controllo sulle dichiarazioni di correntezza e sulle altre dichiarazioni1. Il controllo sulle dichiarazioni di correntezza previste dall'articolo 2, comma 1, è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice con cadenza almeno trimestrale su un campione di dichiarazioni rese dagli operatori economici nel periodo di riferimento, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice in proporzione al numero dei contratti in esecuzione. Per le dichiarazioni corredate dall'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 4, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore. Il controllo della dichiarazione campionata è effettuato verificando la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ad un campione significativo di lavoratori. 2. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice il controllo di cui al comma 1 può essere effettuato anche per il tramite della struttura provinciale individuata con deliberazione della Giunta provinciale, che definisce anche le ulteriori disposizioni organizzative ed attuative necessarie per permettere a tale struttura l' espletamento dell'attivit&agrav |
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Art. 4 - Comunicazione di non correntezza1. L'appaltatore, il concessionario, se esecutore, e il subappaltatore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la non correntezza delle retribuzioni nel caso di non corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto. Alla comunicazione sono allegati l'elenco dei lavo |
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Art. 5 - Disposizioni particolari in caso di subappaltatori non destinatari di pagamento diretto1. Se il subappaltatore non destinatario di pagamento diretto non presenta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, la c |
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Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie1. Questo capo si applica ai contratti pubblici i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o trasmessi a partire dal |
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Capo II - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg |
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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 20121. Nel comma 1 dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: "In caso di |
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 20121. Nel comma 2 dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: "articolo 42, comma 6, della legge" sono sostituite dalle seguenti "articolo 43, comma 6, della legge". |
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