Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18; modificato dall’art. 48, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2; dall'art. 28, comma 15, della L.P. 29/12/2016, n. 19, e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 30.1 - Cessione di beni immobili a titolo di prezzo

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, individuati negli strumenti di programmazione, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile, il cui valore non supera in ogni caso il limite massimo individuato dal regolamento di cui al comma 1 in relazione al valore dell'appalto, avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto anche prima dell'approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di attuazione, anche in riferimento al valore della fideiussione.

3. Le offerte specificano:

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto;

b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

4. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

5. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 3."

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