Articolo aggiunto dall’art. 90, comma 1, della L.P. 24 luglio 2008, n. 10; modificato dall'art. 43, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 32, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18; dall’art. 64, comma 1, della L.P. 09/03/2016,  n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.12 Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore

1. Le riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il responsabile del procedimento formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta entro il termine previsto dall'articolo 26, comma 2.

2. Se sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'importo stabilito dal contratto e se l'importo delle riserve supera il 5 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento esamina e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro centoventi giorni dall'apposizione delle riserve. L'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia entro novanta giorni dalla formulazione della proposta di accordo bonario.

3. Per i fini di questo articolo, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;

b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;

c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'affidatario;

d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

e) sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.

4. A fine lavori le riserve previste dal comma 3 possono comunque essere sottoposte dall'appaltatore al dirigente generale competente, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

5. L'accordo bonario ha natura transattiva.

6. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo dall'articolo 46-ter. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

7. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione. Nel caso di riserve relative a errori od omissioni di progettazione si applica la disciplina delle varianti. Le riserve di questo comma non rilevano ai fini del raggiungimento della soglia prevista dal comma 2.

8. L'appaltatore può ricorrere alla Giunta provinciale per chiedere la rivalutazione delle riserve non trattate o respinte.

8-bis. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale."

Dalla redazione