Articolo modificato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 12/09/1994, n. 6; dall’art. 30, comma 1, della L.P. 03/02/1995, n. 1; dall’art. 1, comma 1, della L.P. 23/11/1998, n. 18; dall’art. 23, comma 12, della L.P. 15/12/2004, n. 10; sostituito dall’art. 35, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, la Sent. Corte Cost. 12/02/2010, n. 45 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.P. n. 10/2008.

In seguito, articolo sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; modificato dall’art. 50, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2; dall'art. 11, comma 2, della L.P. 02/05/2023, n. 4. e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 33 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti dalla normativa statale.

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. abrogato

7. abrogato"

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