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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/06/1985, n. 61
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/06/2021, n. 19
- L.R. 25/07/2019, n. 29
- L.R. 16/03/2015, n. 4
- L.R. 25/09/2014, n. 28
- L.R. 10/08/2012, n. 34
- L.R. 26/06/2008, n. 4
- L.R. 02/12/2005, n. 23
- L.R. 23/04/2004, n. 11
- L.R. 07/11/2003, n. 27
- L.R. 13/09/2001, n. 27
- L.R. 09/02/2001, n. 5
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- L.R. 09/09/1999, n. 42
- L.R. 22/02/1999, n. 7
- L.R. 05/05/1998, n. 21
- L.R. 03/02/1998, n. 3
- L.R. 01/02/1995, n. 6
- L.R. 01/09/1993, n. 47
- L.R. 10/06/1991, n. 12
- L.R. 28/06//1988, n. 32
- L.R. 03/09/1987, 51
- L.R. 03/09/1987, n. 50
- L.R. 20/08/1987, n. 44
- L.R. 30/04/1987, n. 23
- L.R. 05/03/1987, n. 11
- L.R. 11/03/1986, n. 9
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Titolo I - Il processo di pianificazione |
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Art. 1 - (Finalità e deleghe). |
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Art. 2 - (Soggetti della pianificazione). |
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Art. 3 - (Livelli di pianificazione). |
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Art. 4 - (Processo di pianificazione). |
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Titolo II - Gli strumenti della pianificazione |
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Capo I - Gli strumenti generali |
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Art. 5 - (Contenuti del Piano territoriale Regionale di Coordinamento). |
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Art. 6 - (Elaborati del Piano territoriale Regionale di Coordinamento). |
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Art. 7 - (Contenuti del Piano territoriale Provinciale). |
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Art. 8 - (Elaborati del Piano territoriale Provinciale). |
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Art. 9 - (Contenuti del Piano Regolatore Generale). |
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Art. 10 - (Elaborati del Piano Regolatore Generale). |
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Capo II - Gli strumenti urbanistici attuativi |
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Art. 11 - (Strumenti urbanistici attuativi). |
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Art. 12 - (Piano Particolareggiato). |
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Art. 13 - (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare). |
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Art. 14 - (Piano per gli Insediamenti Produttivi). |
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Art. 15 - (Piano di Recupero). |
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Art. 16 - (Piano di Lottizzazione). |
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Capo III - Gli strumenti di coordinamento |
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Art. 17 - (Strumenti di coordinamento). |
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Art. 18 - (Comparto). |
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Art. 19 - (Contenuti del Programma Pluriennale di Attuazione). |
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Art. 20 - (Dimensionamento del Programma Pluriennale di Attuazione e scelta delle aree). |
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Art. 21 - (Elaborati del Programma Pluriennale di Attuazione). |
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Titolo III - Il dimensionamento degli strumenti urbanistici
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Art. 22 - (Criteri di dimensionamento e capacità insediativa residenziale teorica). |
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Art. 23 - (Densità territoriale e densità fondiaria). |
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Art. 24 - (Zone territoriali omogenee). |
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Art. 25 - (Rapporti di dimensionamento per gli insediamenti). |
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Art. 26 - (Spazi pubblici per parco, gioco, sport e attrezzature generali). |
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Art. 27 - (Zone di tutela e fasce di rispetto). |
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Art. 28 - (Beni ambientali e architettonici). |
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Art. 29 - (Zone di tipo residenziale). |
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Art. 30 - (Zone di tipo industriale, artigianale e commerciale). |
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Art. 31 - (Zone di tipo agricolo). |
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Titolo IV - I Procedimenti |
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Art. 32 - (Adozione e approvazione del Piano territoriale Regionale di Coordinamento e dei piani di area). |
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Art. 33 - (Adozione e approvazione dei piani di settore di livello regionale). |
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Art. 34 - (Varianti al Piano territoriale Regionale di Coordinamento e ai piani di settore di livello regionale). |
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Art. 35 - (Misure di salvaguardia del Piano territoriale Regionale di Coordinamento). |
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Art. 36 - (Efficacia del Piano territoriale Regionale di Coordinamento). |
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Capo II - Il Piano territoriale Provinciale e i Piani territoriali di settore di livello provinciale |
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Art. 37 - (Adozione e approvazione del Piano territoriale Provinciale). |
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Art. 38 - (Misure di salvaguardia del Piano territoriale Provinciale). |
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Art. 39 - (Varianti al Piano territoriale Provinciale). |
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Art. 40 - (Efficacia del Piano territoriale Provinciale). |
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Art. 41 - (Piani territoriali di settore di livello provinciale). |
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Capo III - Il Piano Regolatore Generale |
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Art. 42 - (Formazione e adozione). |
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Art. 43 - (Piano Regolatore Generale del Consorzio di Comuni). |
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Art. 44 - (Attribuzioni della Provincia). |
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Art. 45 - (Approvazione con modifiche d'ufficio). |
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Art. 46 - (Approvazione con proposte di modifica). |
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Art. 47 - (Restituzione). |
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Art. 48 - (Misure di salvaguardia). |
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Art. 49 - (Varianti generali). |
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Art. 50 - (Varianti parziali).1. N106 2. N107 3. N108 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: a) l'individuazione delle zone di degrado di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all'interno di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2; b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso; c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali; d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto; |
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Art. 51 - (Efficacia). |
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Capo IV - I piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica |
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Art. 52 - (Formazione e adozione). |
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Art. 53 - (Comunicazioni) |
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Art. 54 - (Approvazione con modifiche d'ufficio) |
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Art. 55 - (Approvazione con proposta di modifica) |
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Art. 56 - (Restituzione) |
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Art. 57 - (Modalità di attuazione). |
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Art. 58 - (Efficacia). |
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Art. 59 - (Validità). |
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Capo V - I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata |
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Art. 60 - (Formazione, approvazione ed efficacia). |
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Art. 61 - (Piani urbanistici attuativi d'ufficio). |
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Capo VI - Il Comparto |
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Art. 62 - (Formazione e attuazione). |
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Art. 63 - (Convenzione). |
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Capo VII - Il Programma Pluriennale di Attuazione |
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Art. 64 - (Formazione e approvazione). |
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Art. 65 - (Efficacia). |
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Art. 66 - (Edificabilità al di fuori del Programma Pluriennale di Attuazione). |
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Art. 67 - (Varianti). |
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Capo VIII - Le norme generali sui procedimenti |
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Art. 68 - (Termini per l'affidamento degli incarichi). |
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Art. 69 - (Poteri sostitutivi). |
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Art. 70 - (Osservazioni e opposizioni). |
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Art. 71 - (Misure di salvaguardia). |
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Art. 72 - (Revoca degli strumenti urbanistici generali). |
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Art. 73 - (Autorizzazione preventiva). |
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Art. 74 - (Varianti per strutture di impianti pubblici). |
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Art. 75 - (Subordinazione della pianificazione urbanistica attuativa). |
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Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia |
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Capo I - La concessione e l'autorizzazione |
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Art. 76 - (Concessione e autorizzazione).L'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili è soggetta al rilascio di: 1) un'autorizzazione gratuita per: a) le opere, costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già esistenti, la cui cubatura non superi comunque di un terzo quella dell'edificio principale; N37 b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; c) le opere di demolizione, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi; d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immo |
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Art. 77 - (Titolari).La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate ai proprietari degli immobili o agli eventi titolo in base ad altro diritto reale o anche a un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale si applicano le disposi |
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Art. 78 - (Validità).Per la validità della concessione o autorizzazione devono essere fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dalla notifica; il termine, entro il quale deve essere presentata la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità a seguito dell'ultimazion |
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Art. 79 - (Procedimenti).La concessione o l'autorizzazione sono rilasciate dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, e nel caso di beni tutelati dalla L. 1 giugno 1939, n. 1989, dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497, o dalla L. 16 aprile 1973, n. 171, previa altresì, rispettivamente, l'approvazione della competente autorità statale o il parere favorevole della Commissione Consultiva Provinciale di cui alla L.R. 6 marzo 1984, n. 11, o quello della Commissione per la Salvaguardia di Venezia ove richiesto. Le determinazioni del Sindaco sulle istanze di concessione o di autorizzazione, motivate in caso di diniego devono essere notificate al richiedente entro 60 giorni, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) dell'art. 76, e, negli altri casi, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal Sindaco; l'interruzione del termine è consentita una solo volta. |
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Art. 79-bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali su coperture di edifici esistenti, in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione programmata, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'e |
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Art. 80 - (Deroghe).Il Piano Regolatore generale può dettare disposizioni che consentano, entro i limiti predeterminati, al Sindaco di rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando esse riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e purché non |
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Capo II - Criteri per la determinazione del contributo |
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Art. 81 - (Contributo).Il contributo per il rilascio della concessione è commisurato all'incidenza delle spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del ritiro della concessione. La quota relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle opere. La quota del |
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Art. 82 - (Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione).Il Consiglio Regionale adotta o varia con delibera apposite tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle quantità minime inderogabili fissate dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 |
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Art. 83 - (Determinazione della quota del costo di costruzione).La quota del contributo per il rilascio della concessione, commisurata al costo di costruzione e non superiore al 10%, ai sensi dell'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella |
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Art. 84 - (Variazione degli oneri di urbanizzazione).Il Consiglio Comunale, all'atto della determinazione della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, può apportare modificazioni, in aumento o, fino al 30 per cento in diminuzione, rispetto ai valori calcolati in base all'art. 82, al fine di adeguare l'ammontare del contributo a specifiche situazioni locali individuate in rapporto ai criteri generali di cui al primo comma dell'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, di cui al primo comma dell'art 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e agli obiettivi della programmazione regionale. |
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Art. 85 - (Insediamenti turistici temporanei).Per la realizzazione di insediamenti turistici temporanei, quali campeggi, asili per attrezzature mobili destinate ad alloggio itine |
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Art. 86 - (Scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione).Il concessionario ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione qualora, in luogo totale o parziale della stessa, si obblighi col Comune a cedere le aree e le opere di urbanizzazione già esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie, di cui alla convenzione dell'art. 63. Lo scomputo tota |
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Art. 87 - (Esenzione dal pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione).Il concessionario che costruisca per realizzare, anche mediante interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, la propria prima abitazione, con le caratteristiche e secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 84, ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota del contributo relativa al costo di costruzione, purché si obblighi con il Comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dal rilascio del certificato di abitabilità. Per interventi di edilizia abitativa di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazione s |
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Art. 88 - (Esenzione dal pagamento del contributo).Il contributo non è dovuto per le concessioni di cui all'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, entro i limiti e con le modalità ivi previste. Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e dell |
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Capo III - Controllo dell'attività |
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Art. 89 - (Vigilanza).Il Sindaco è tenuto a esercitare sul territorio comunale le funzioni di vigilanza generale, affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti o in assenza o in difformità dalla concessione o autorizzazione rilasciata o tacitamente assentita. Per le opere abusive eseguite da amministrazioni statali, il Sindaco i |
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Art. 90 - (Certificato di abitabilità e di agibilità).Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o agibilità. N44 |
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Art. 91 - (Demolizione immediata e sospensione).Qualora si accerti, purché i lavori siano ancora allo stato iniziale, l'esecuzione di nuove opere edilizie e/o urbanistiche abusive da parte di un soggetto non avente titolo, su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere o spazi pubblici ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica, il Sindaco provvede, entro 15 giorni dalla data dell'accertamento, all'immediata demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di c |
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Art. 92 - (Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza).Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 91, gli interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamente assentita ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo. N47 Si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d'uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile. Si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, gli interventi: a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate e |
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Art. 93 - (Sanzioni amministrative per interventi in parziale difformità e per ristrutturazioni abusive).Le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, ovvero quelle conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, quando siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, e adottata, per la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo da rendere gli edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi a cura e spese dei responsabili dell'abuso, oppure, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio della parte conforme, sono soggette a una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di produzio |
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Art. 93-bis - (Stato legittimo dell'immobile - Tolleranze). |
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Art. 94 - (Sanzioni amministrative per interventi in assenza o in difformità dall'autorizzazione o in assenza della relazione). |
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Art. 95 - (Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti Pubblici).Le opere conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisi |
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Art. 96 - (Sanzioni conseguenti all'annullamento della concessione o autorizzazione).In caso di annullamento di concessione o autorizzazione assentita esplicitamente oppure tacitamente, le cui opere siano tuttavia conformi alla relativa istanza, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministra |
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Art. 97 - (Disciplina degli interventi sanabili).Le variazioni apportate in corso d'opera rispetto alla concessione o autorizzazione o alla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, che non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, quando non siano in contrasto con la disciplina u |
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Art. 98 - (Annullamento dei provvedimenti comunali). |
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Capo IV - Norme generali sull'attività costruttiva |
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Art. 100 - (Poteri sostitutivi).Qualora il Consiglio Comunale o il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo, entro i termini previsti, non compiano gli atti o non provvedano agli adempimenti, cui sono espressamente obbligati, il Presidente della Provincia, salva l'ipotesi di rimedi diversamente previs |
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Titolo VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 101 - (Piani delle Comunità Montane). |
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Art. 102 - (Finanziamento delle Provincie e dei Comuni). |
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Art. 103 - (Sostituzione dei piani territoriali di livello superiore). |
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Art. 104 - (Grafia degli strumenti urbanistici). |
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Art. 105 Primo Piano territoriale regionale di coordinamento. |
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Art. 106 - (Termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali) |
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Art. 107 - (Competenze del Consiglio Provinciale). |
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Art. 108 - (Sostituzione transitoria degli organi provinciali). |
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Art. 109 - (Interventi singoli ammissibili). |
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Art. 110 - (Tabelle per gli oneri di urbanizzazione).Per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 82 e fino a una sua modifica con delibera del Consiglio Regionale, valgono le tabelle con le relative note |
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Art. 111 - (Tabella per la quota del costo di costruzione).Per la determinazione della quota del costo di costruzione di cui all'art. 83 e fino alla sua modifica con delibera del Consiglio Re |
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Art. 112 - (Convenzione-tipo e relative tabelle parametriche). |
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Art. 113 - (Commissione Edilizia Comunale).La Commissione Edilizia Comunale è l'organo consultivo del Comune. Essa è formata da membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri di diritto. Sono sempre membri di diritto: |
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Art. 114 - (Commissione Urbanistica Provinciale). |
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Art. 115 - (Piano territoriale Regionale di Coordinamento, Piano comprensoriale di Venezia e Piani territoriali provinciali). |
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Art. 116 - (Comuni obbligati al Programma Pluriennale di Attuazione). |
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Art. 117 - (Determinazioni comunali). |
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Art. 118 - (Atti di competenza della Giunta Regionale). |
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Art. 119 - (Disciplina transitoria per i contenuti degli strumenti urbanistici). |
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Art. 120 - Attività di indirizzo. |
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Art. 121 - (Abrogazioni). |
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Titolo VII - Adeguamenti alla legge 8 agosto 1985, n. 431 |
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Art. 122 - (Elenchi dei corsi d'acqua e delle aree inedificabili). |
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Art. 123 - (Il procedimento di approvazione).G |
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Art. 124 - (La valenza paesistica del primo P.T.R.C.). |
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Art. 125 - (I piani di area precedenti al primo P.T.R.C.).Qualora si renda opportuno, preventivamente alla |
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Art. 126 |
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Allegato A - Tabelle per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzioneOmissis
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Allegato B - Convenzione tipo e tabelle parametriche. |
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