Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 05/05/1998, n. 21; modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 22/02/1999, n. 7; dall'art. 14, comma 1, della L.R. 28/01/2000, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11.

L'art. 1, comma 1, della L.R. 02/12/2005, n. 23 stabilisce che dall'entrata in vigore della legge stessa (07/12/2005) è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della L.R. 23/04/2004, n. 11; le disposizioni richiamate nel citato art. 2 sono, per quanto riguarda, il presente articolo, i commi da 4 a 16, dei quali è pertanto ripristinata la vigenza, ad esclusione della lettera c) del comma 9 (per espressa previsione del suddetto comma 1, dell'art. 1, L.R. n. 23/2005), che conseguentemente resta abrogata.

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