Articolo modificato dall'art. 189, comma 1, della L.R. 10/06/1991, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 102 - (Finanziamento delle Provincie e dei Comuni).

Per l'adempimento delle incombenze previste dalla presente legge, le Provincie costituiscono gli uffici per la pianificazione e la gestione del territorio, avvalendosi anche di consulenti esterni.

La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva norme legislative per concedere contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma e per l'esercizio da parte delle Province delle altre funzioni in materia urbanistica previste dalla presente legge, per finanziare la redazione degli strumenti urbanistici dei Comuni ai sensi della presente legge e per contribuire alle spese dei Comuni al fine del loro eventuale consorziamento ai sensi del punto 2) dell'art. 2 della presente legge.

(omissis)"

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