Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 26 - (Spazi pubblici per parco, gioco, sport e attrezzature generali).

La dimensione delle singole zone destinate a verde pubblico per la creazione di parchi urbani per il gioco e per lo sport, deve essere tale da garantire l'effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che rispettare le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.

In ogni Piano Regolatore Generale deve essere prevista almeno un'area pubblica per il parco, nonché una per lo sport e una per il gioco.

Le eccezioni devono essere motivate.

Per la formazione di parchi pubblici sono prescelte le aree tra quelle aventi nell'ordine le seguenti caratteristiche:

a) parco già formato;

b) facile accesso pubblico e vicinanza al centro urbano;

c) assenza di colture agricole pregiate.

Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco e il parco nella misura di almeno mq 3 per abitante da insediare, in appezzamenti di misura non inferiore a mq 1.000 se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco.

La dotazione di mq 3 per abitante è in aggiunta rispetto alle dotazioni minime, di cui al precedente articolo.

Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati e il Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal piano e fissa i tempi di realizzazione nel periodo di validità del Programma Pluriennale di Attuazione per i Comuni obbligati.

In ogni Piano territoriale Provinciale devono essere previste una o più aree da destinare a parco territoriale in misura non inferiore a 15 mq per abitante; una o più aree destinate all'istruzione superiore (istituiti universitari esclusi) della misura minima di mq 2,0 per abitante; una o più aree destinate ad attrezzature sanitarie, della misura minima di mq 1,5 per abitante."

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