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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 13/09/2001, n. 27
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- L.R. 23/04/2004, n. 11
- L.R. 26/11/2004, n. 23
- L.R. 09/01/2003, n. 2
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni) |
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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni)1. All'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma: "Al fine di snellire le procedure di finanziamento e di verificare l'attuazione dei programmi, i rapporti con i soggetti attuatori di lavori pubblici, parzialmente o totalmente finanziati a carico del bilancio della Regione possono essere disciplinati da un'apposita convenzione da stipulare sulla base di uno schema tipo di convenzione approvato dalla Giunta regionale". 2. L'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito: "Articolo 6 (Spese ammissibili a contributo) — 1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle riferite a: a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera; b) acquisizioni di immobili e relativi oneri accessori; c) indennità a enti e privati, connesse alla realizzazione dell'opera; d) imprevisti, solo in via presuntiva, fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo di cui alla lett. a); e) documentate spese tecniche per la contabilizzazione, l'assistenza ai lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per eventuali rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed al |
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Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile") |
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Art. 4 - (Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori")1. All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 le parole: "Segreteria regionale per il territorio" sono sostituite da |
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Art. 5 - (Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti")1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sosti |
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Art. 6 - (Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)") |
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Art. 7 - (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni)1. Alla lettera b), del punto 1, del comma primo dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, le parole "nonché le reti di fognatura", sono sostituite dalle parole: "nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all'articolo 1, comma primo, dalla |
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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" " e successive modificazioni)1. Il titolo della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" ", è così sostituito: "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante". 2. L'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, come sostituito dall' |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti")1. N4 2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita: |
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Art. 10 - (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 co |
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Art. 11 - (Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni)1. Dopo il primo comma dell'articolo 116 |
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Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179")1. Al comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 |
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Art. 13 - (Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto")1. Le disposizioni dettate dall'arti |
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Art. 14 - (Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, agli amministratori delle cooperative medesime) |
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Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36") |
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto") |
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Art. 17 - (Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale")1. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 è così sostituito: "Art. 4 (Aiuti supplementari regionali) — 1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo-alimentare e delle disponibilità recate al Fondo di cui all' |
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Art. 18 - (Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali")1. Il comma 4 dell'articolo 24 della |
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Art. 19 - (Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio")1. L'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è così sostituito: "Art. 5 (Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà) — 1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenut |
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Art. 20 - (Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i Veneti nel mondo") |
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Art. 21 - (Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto")1. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito: |
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Art. 22 - (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione")1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 1997, n. 1 come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 l'espressione "Alle Segreterie di cui al comma 5" è sostituita con l'espressione "Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1-bis e 5". 2. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall'articolo 29 della |
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Art. 23 - (Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto")1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 |
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Art. 24 - (Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona) |
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Art. 25 - (Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete - IRVV")1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole "sia sufficientemente garantito" agg |
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Art. 26 - (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale")1. All'articolo 9 della legge regio |
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Art. 27 - (Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata)1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l'attività di ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di diff |
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Art. 28 - (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali")1. N2 |
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Art. 29 - (Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale)1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore dell |
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Art. 30 - (Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44: "Disciplina della riproduzione animale")1. Il sesto comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 è abrogato. |
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Art. 31 - (Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112")1. Ai fini dell'esercizio della delega alle Province ai sensi dell'articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt" al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all'ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia. 2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province nell'ambito dell'autonomia del propri |
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Art. 32 - (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale") |
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Art. 33 - (Azioni per il recupero di edifici storici)1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici s |
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Art. 34 - (Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap)1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap. 2 |
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Art. 35 - (Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000") |
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Art. 36 - (Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia)1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento st |
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Art. 37 - (Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è inserito il seguente comma. |
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Art. 38 - (Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale")1. L'articolo 4-bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è così sostituito: |
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Art. 39 - (Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività)1. Possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - previa verifica della disponibilità di bilancio ed ampliamento della dotazione organica - mediante l'indizione di appositi concorsi riservati per la copertura di posti di corrispondente categoria, i rapporti di lavoro del personale in servizio presso la Regione all'entrata in vigore della presente legge con contratto a tempo determinato: |
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Art. 40 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni)1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è abrogata. |
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Art. 41 - (Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità)1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, la Giunta regionale può avvalersi in qualità |
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Art. 43 - (Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplin |
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Art. 44 - (Disposizioni in materia di agevolazioni)1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 delle legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma |
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