Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 73 - (Autorizzazione preventiva).

Non è richiesta la preventiva autorizzazione per la formazione o variazione di strumenti della pianificazione urbanistica, ivi compresa quella prevista dall'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865."

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