Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 09/09/1999, n. 42, così recitava:

"Art. 112 - (Convenzione-tipo e relative tabelle parametriche)

Per la convenzione-tipo e le relative tabelle parametriche, di cui all'art. 8 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e fino alla loro modifica con delibera del Consiglio regionale, valgono l'allegato B e le tabelle B.1, B.2 e B.3, con relative note, della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge si assume come costo teorico base di costruzione quello stabilito con D.M. 3 ottobre 1975, del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 1° novembre 1965, n. 1179, moltiplicato per tre; detto costo è comprensivo delle spese generali e dell'utile di impresa.

In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio comunale al fine della determinazione dei canoni di locazione assume una percentuale del prezzo di cessione pari al 4%."

Dalla redazione