Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 40 - (Efficacia del Piano territoriale Provinciale).

Il Piano territoriale Provinciale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'approvazione del Piano territoriale Provinciale o delle sue varianti comporta:

1) nei riguardi del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti urbanistici attuativi:

a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 3) dell'art. 7, l'obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione delle direttive approvate;

b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al punto 6) dell'art. 7, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici e dei relativi elaborati in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati;

2) nei riguardi dei Piani territoriali di settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Le varianti di adeguamento, di cui alla lett. a) del punto 1) del precedente comma, quando interessino contemporaneamente il Piano Regolatore Generale e piani urbanistici attuativi, sono adottate dal Comune ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36."

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