N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 01/09/1993, n. 47 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 105 Primo Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale e la competente Commissione consiliare è autorizzata ad introdurre nel PTRC attualmente vigente le correzioni materiali riscontrabili sia negli elaborati progettuali che nella normativa."

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