N114 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 72 - (Revoca degli strumenti urbanistici generali).

La revoca dello strumento urbanistico generale approvato o adottato e trasmesso non può essere deliberato dal Comune senza la contemporanea adozione di un altro Piano Regolatore Generale.

In ogni caso, quando si tratti di strumento approvato, essa non ha effetto fino all'approvazione del nuovo strumento da parte della Provincia."

Dalla redazione