Articolo modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 52 - (Formazione e adozione).

I piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica, contenenti tra l'altro i termini per la loro attuazione, sono adottati dalla Giunta comunale.

Entro 5 giorni il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti.

I proprietari degli immobili possono presentare opposizione e chiunque osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Entro trenta giorni dal decorso di detto termine il Consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni od opposizioni presentate e, il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.

(omissis)"

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