Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 36 - (Efficacia del Piano territoriale Regionale di Coordinamento).

Il Piano territoriale Regionale di Coordinamento entra in vigore con la legge di approvazione.

L'approvazione del Piano territoriale Regionale di Coordinamento o di sue eventuali varianti comporta:

1) nei riguardi del Piano territoriale Provinciale, e solo relativamente ai contenuti che, pur nella diversità di interessi disciplinati dai due piani, siano nel caso concreto interdipendenti:

a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 4) dell'art. 5, l'obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione delle direttive approvate;

b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al punto 5) dell'art. 5, l'automatica variazione del Piano territoriale Provinciale e dei relativi elaborati in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati;

2) nei riguardi del Piano Regolatore Generale e degli strumenti urbanistici attuativi:

a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 4) dell'art. 5, non connesse con i contenuti del Piano territoriale Provinciale, l'obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione diretta delle direttive approvate;

b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al punto 5), dell'art. 5, l'automatica variazione dei piani comunali e dei relativi elaborati, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati, salva restando in tal caso la facoltà del Comune - ove necessario - di introdurre gli adattamenti conseguenti con deliberazione, che diventa esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costituzione;

3) nei riguardi dei Piani settore di livello regionale, la adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione, secondo i rispettivi regimi.

Le varianti di adeguamento di cui alla lettera a) del punto 2) del precedente comma, quando interessino contemporaneamente il Piano Regolatore Generale e i piani urbanistici attuativi, sono adottate dal Comune con un unico atto redatto nell'osservanza delle procedure del Piano Regolatore Generale, consentendo in tal caso ai proprietari di presentare opposizioni."

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