Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 62 - (Formazione e attuazione).

La delimitazione del Comparto è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 18 e la costituzione del relativo Consorzio avviene con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di tutti gli aventi titolo all'interno della delimitazione stessa.

Quando ciò non avvenga o il Consorzio non presenti istanza di concessione per l'intervento unitario entro i termini stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 18, l'inutile decorso del termine comporta la costituzione di un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e la presentazione dell'istanza di concessione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 60.

Nel caso di cui al primo comma, il Sindaco rilascia al Consorzio la concessione ai sensi e per gli effetti del Capo I e II del Titolo V della presente legge, previa, in particolare, la stipula della convenzione di cui all'art. 63. Nel caso di cui al secondo comma, l'intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

Quando non si costituisca il Consorzio obbligatorio, l'inutile decorso del termine costituisce titolo per il Sindaco per far redigere il progetto, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, e procedere all'occupazione temporanea degli immobili per l'esecuzione diretta degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli immobili del Comparto e quindi all'esecuzione diretta degli interventi previsti o alla cessione degli immobili, mediante la convenzione dell'art. 63, al miglior offerente sulla base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per i precedenti aventi titolo.

L'occupazione temporanea o l'espropriazione avvengono mediante provvedimento da notificare ai proprietari e agli aventi titolo, qualora si tratti di persone diverse, nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale."

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