Articolo sostituito dall'art. 3, della L.R. 01/09/1993, n. 47 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 11 - (Strumenti urbanistici attuativi).

1. Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:

1) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:

a) il Piano Particolareggiato (P.P.);

b) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);

c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

d) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.Ri.p.u.);

2) i piani di iniziativa privata comprendenti:

a) il Piano di Lottizzazione (P. di L.);

b) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.Ri.Pr.).

2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.

3. Le modifiche di cui al comma 2 non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

4. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:

a) la densità massima territoriale o fondiaria;

b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;

c) l'altezza massima degli edifici;

d) la lunghezza massima delle fronti.

5. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma 4 costituiscono variante allo strumento urbanistico generale."

Dalla redazione