Comma abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare."

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