Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 49 - (Varianti generali).

Le varianti del Piano Regolatore Generale sono generali sia quando conseguono a una modifica del Piano territoriale Provinciale sia quando la comportano.

Nel primo caso il procedimento di adozione e approvazione è quello stabilito per il Piano originario. Nel secondo caso la variante, quando sia adottata dal Comune ai sensi dell'art. 42 e abbia ottenuto il parere favorevole della Provincia, è approvata dal Consiglio Regionale come variante al Piano territoriale Provinciale ai sensi dell'art. 37. La stessa è automaticamente recepita nel Piano Regolatore Generale e nel Piano territoriale Provinciale secondo i contenuti dell'approvazione regionale.

In ogni caso non è richiesta l'adozione del progetto preliminare."

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