Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 45 - (Approvazione con modifiche d'ufficio).

Quando la Provincia ravvisa che i criteri informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale sono conformi a quanto previsto nel Piano territoriale Provinciale e nel Piano territoriale Regionale di Coordinamento, lo approva introducendo d'ufficio le modifiche necessarie per:

1) il rispetto delle prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano territoriale Provinciale;

2) l'accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento di adozione di cui all'art. 42 e che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune;

3) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia;

4) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e architettonici;

5) l'osservanza dei limiti e dei rapporti di dimensionamento ai sensi del titolo III;

6) l'osservanza di prescrizioni e i vincoli stabiliti da leggi e regolamenti."

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