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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 31/01/2012, n. 97
Deliberaz. G.R. Veneto 31/01/2012, n. 97
Deliberaz. G.R. Veneto 31/01/2012, n. 97
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[Premessa]Note per la trasparenza: Dopo più di due anni dall’entrata in vigore dell’art. 79 bis della L.R. 61/85 R (sulla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota), tenendo conto di alcune modifiche legislative intervenute a livello nazionale e delle richieste di chiarimento pervenute, il provvedimento approva un documento utile all’interpretazione della norma e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi, dando anche alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa. La delibera approva altresì l’aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009. R La delibera non prevede impegno di spesa. L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue. Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”. Il comma 1 della suddetta norma stabilisce che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manut |
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Allegato A - NOTE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 79 BIS L.R. 61/85 (Misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota) |
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LA NORMAAi fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per |
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ENTRATA IN VIGOREL’art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 79 bis, comma 1, si applichino a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma dello stesso articolo. |
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CAMPO DI APPLICAZIONEIl campo di applicazione dell’art. 79 bis L.R. 61/85, definito alla luce delle istruzioni tecniche approvate con DGR 2774/2009, è limitato agli interventi edilizi che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1. sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare ri |
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ISTRUZIONI TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVALe “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza&rdquo |
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LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI PROGETTILa relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività per interventi |
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LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALL’ART. 79 BIS NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIREAi fini del rilascio del permesso di costruire, le amministrazioni comunali acquisiscono il parere dall’Azienda ULSS che verifica la compatibilità dei progetti con le norme di sicurezza vigenti a meno che lo stesso non possa essere sostituito da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/01 (art. 5 del DPR 380/01). |
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LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI ALL’ART. 79 BIS IN CASO DI DENUNCIA O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀLa denuncia o segnalazione di inizio attività presentata all’amministrazione comunale deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato che asseveri, tra l’altro, la conformit&agra |
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LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀA lavori ultimati, il titolare del permesso di costruire, chi ha presentato denuncia o segnalazione di inizio attività o i loro eredi e aventi causa presentano all’amministrazione comunale la richiesta di rilascio del certifica |
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IL MANCATO RISPETTO DELL’ART. 79 BISL’art. 79 bis, comma 3, stabilisce che la mancata previsione delle misure preventive e protettive per i |
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Allegato B - ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA |
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IntroduzioneAi fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territor |
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Cap. 1: ProgettazioneLa relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di titolo abilitativo per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota. |
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Cap. 1.2: Accesso alla coperturaL’accesso alla copertura o a postazioni che espongano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali: A Percorsi B Aperture C Scale Dette soluzioni possono essere previste sia all’interno che all’esterno dell’edificio. A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere: - altezza libera > 1,80 metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza > 0.70 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti; - parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto; - illuminazione artificiale d’intensità > 20 lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere pr |
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Cap. 1.3: Transito ed esecuzione dei lavori sulle copertureAl fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti: A) elementi permanenti di protezione; B) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza. Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali. La presenza di parti non portanti (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili. A) Elementi permanenti di protezione: In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti: - parapetti; |
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Cap. 1.4: Lavori in pareteAl fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manute |
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Cap. 1.5: Casi particolariIn presenza di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l’adozione di misure fisse di prevenzione e protezione, possono essere progettati sistemi alternativi rispetto a quelli delineati nei cap. 1.2, 1.3, 1.4, purch&eacut |
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Cap. 2: Cartelli informativiIn prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su: - l’obbligo dell |
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Cap. 3: Fascicolo dell’operaLe misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell’art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della |
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Cap. 4: Documentazione e informazioni sulle misure predisposteA lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente documentazione: - dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore |
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICIDLgs 09.04.2008 n. 81 Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. DM 16.01.1996 Norme tecniche relative ai “ Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” UNI EN 131-1 Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali. |
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